Disattivazione immediata di un ripetitore per telefonia mobile: il TAR Toscana ha dichiarato che è legittima, da parte del Comune, l’ordinanza con cui si imponeva la disattivazione immediata di una antenna che non era stata autorizzata dal Comune stesso, e con cui si negava anche la possibilità di una sanatoria. L’antenna non era stata autorizzata perché non prevista dal Piano Antenne[1] adottato dal Comune e, per lo stesso motivo, il procedimento autorizzatorio non poteva essere sanato.

Per quanto riguarda la legittimità dell’ordinanza di disattivazione, essa trova fondamento nella normativa regionale. La Legge Regionale in materia (LR n. 49/11), prevede espressamente che il Comune possa adottare un ordine di cessazione dell’esercizio dell’impianto di radiocomunicazione in caso di accertata assenza del titolo ablitativo. Secondo il TAR Toscana tale ordinanza repressiva è pertanto inquadrata nella normativa regionale, che “vede il Comune come amministrazione legittimata alla programmazione, al rilascio delle necessarie autorizzazioni, al controllo sul corretto inserimento territoriale delle antenne ed all’attività repressiva.”

Per quanto riguarda la inammissibilità della domanda di sanatoria da parte del gestore, essa trova fondamento nel Piano Antenne adottato dal Comune, che non prevedeva l’antenna in questione: a questo riguardo il TAR afferma che “il piano territoriale per la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici può essere aggiornato sulla base di sopravvenute esigenze e, stante la propria funzione programmatoria, deve precedere, e non seguire, l’installazione degli impianti di telefonia o radiocomunicazione.”

Il TAR afferma esplicitamente che è “necessario presupposto dell’autorizzazione in sanatoria la coerenza dell’intervento rispetto allo strumento di pianificazione”.

TAR Toscana n. 1675 del 5 dicembre 2013


[1] Il Piano Comunale di Arezzo è stato redatto da Polab Srl

Altre Sentenze che avvalorano l’adozione di un Piano Antenne Polab

 


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