Comuni e antenne indesiderate. Il TAR Campania si pronuncia: è illegittima l’ordinanza di sospensione dei lavori di installazione di un’antenna per motivi di ordine pubblico.

Il sindaco del Comune di Scafati aveva emesso un’ordinanza per ottenere la sospensione dei lavori a causa di “una forte ed estesa protesta tra tutti gli abitanti del quartiere”, ritenendo che “il proseguire dei lavori possa innescare seri pericoli di mantenimento dell’ordine pubblico nel territorio cittadino, mettendo conseguentemente a repentaglio la pubblica incolumità in un’area altamente frequentata della Città di Scafati”. Tale provvedimento si fondava esclusivamente sull’opposizione manifestata dai cittadini (residenti di Via Martiri d’Ungheria) all’esecuzione dei lavori di installazione di una stazione radio base.

Il Tar giudica fondato il ricorso del gestore, facendo riferimento ad un orientamento giurisprudenziale ormai ben consolidato: “le proteste, pur reiterate, da parte dei cittadini non integrano quel “pericolo per l’ordine pubblico” di cui all’art. 54 d.lvo n. 267/2000, non essendo sufficiente far riferimento ad un generico pericolo per l’ordine pubblico a legittimare la sospensione dei lavori” (Tar Campania Napoli sentenza sez. I, n. 3251 del 29.3.2004 e n. 10081 del 12/07/2004; ord. n. 1678/2011; Tar Catania Sicilia, sez. II, 13 marzo 2006, n. 400).”

A tale orientamento la stessa corte si era già uniformata recentemente per una ulteriore ordinanza sindacale del Comune di Scafati (sentenza n. 1319/2013 del 13/06/2013).

TAR Campania n. 1738 del 5 agosto 2013

TAR Campania n. 1319 del 13 giugno 2013


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