Secondo una recente sentenza del TAR Calabria è illegittimo, da parte di un Comune, negare l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base giustificando il provvedimento di diniego con la mancata allegazione di documenti da parte del gestore richiedente.

La documentazione mancante secondo il Comune, peraltro, non era ricompresa nell’elenco previsto dall’all. 13 – modello A del d.lgs. n. 259 del 2003; inoltre, secondo il comma 5 dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 “il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta”. Il senso di quest’ultimo potere-dovere di integrazione ha il fine di evitare che una richiesta reiterata o tardiva di integrazione documentale possa eludere la regola del silenzio assenso, che si forma nel termine dei 90 giorni successivi alla richiesta.

Nel caso in esame, il Comune ha rigettato l’istanza di autorizzazione presentata dalla società di telefonia mobile, motivando con la mancanza di alcuni documenti, tra cui la planimetria in adeguata scala di rappresentazione. A prescindere dalla considerazione che tale documentazione sia o meno compresa nell’elenco di cui all’allegato 13 – modello A, il TAR afferma che l’Amministrazione comunale ha illegittimamente operato, in quanto avrebbe dovuto, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di installazione, disporre un’integrazione documentale, prima di rigettare l’istanza stessa.

TAR Calabria n. 286 del 14 febbraio 2014


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