avellino

Il Consiglio di Stato ha giudicato illegittima l’ordinanza, emanata dal Comune di Avellino, di rimozione di una antenna per la telefonia mobile. Motivo dell’illegittimità è la mancanza di una adeguata istruttoria tecnica a supporto della scelta del Comune.

Nella complessa sentenza possiamo trovare alcune valide indicazioni circa l’istruttoria tecnica necessaria a sostenere le scelte di pianificazione di un Comune.

Innanzitutto la sentenza afferma che obiettivi dell’istruttoria tecnico amministrativa possono essere:

  • dimostrazione dell’indispensabilità o meno dell’impianto ai fini della copertura del servizio di telefonia mobile,
  • dimostrazione di una più opportuna e conveniente localizzazione, alternativa a quella proposta dal gestore,
  • rimozione di un impianto qualora siano intervenute nel tempo modifiche tecniche che giustifichino tale azione.

La sentenza attribuisce quindi a tale istruttoria tecnica un ruolo fondamentale nel controllo della tematica, avvalorando la scelta di una pianificazione delle antenne e affermando la necessità dell’adeguamento costante di tale strumento.

Inoltre, la sentenza indica un’ulteriore caratteristica che deve avere tale istruttoria: deve essere esplicitamente finalizzata anche alla minimizzazione, per poter giungere alla “conclusiva valutazione delle ragioni pro e contro la permanenza dell’impianto”.

Infine, si precisa che la rimozione di un impianto non può essere motivata con l’asettica applicazione di un limite/divieto generalizzato di distanza minima da taluni siti ritenuti sensibili.

Riportando le parole testuali del Consiglio di Stato, “Il Comune, quindi, a seguito di puntuale istruttoria tecnico-amministrativa, avrebbe dovuto sottoporre la situazione dell’impianto di cui trattasi, alla luce delle istanze nel tempo prodotte, a un approfondito procedimento ad hoc e alla conclusiva valutazione delle ragioni pro e contro la permanenza dell’impianto, anche con eventuali modifiche di “minimalizzazione” fino alla dimostrazione dell’indispensabilità o meno dell’impianto ai fini della copertura del servizio, ovvero la più conveniente ed opportuna delocalizzazione, ovvero la rimozione alla luce delle nuove disposizioni ma “attualizzate” non con l’asettica applicazione di un limite/divieto generalizzato di distanza minima da taluni siti, bensì a seguito di una motivata e complessiva determinazione pro tempore giustificata, anche alla luce del D.Lgs. n. 259/2003 che qualifica tali impianti e opere di interesse generale.”

Consiglio di Stato n. 3528 del 10 luglio 2014


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