Pompei

Il Comune di Pompei aveva negato l’autorizzazione all’adeguamento tecnologico di un impianto di telefonia mobile esistente, sulla base del proprio Regolamento Comunale per l’istallazione e l’esercizio di impianti di radio telecomunicazioni. Il suddetto Regolamento vieta infatti l’installazione a meno di 350 metri da “tutti gli ambienti chiusi adibiti a residenza o a permanenza non occasionale di persone per periodi superiori alle quattro ore, quali residenze, scuole di ogni ordine e grado, case di cura, ospedali, edifici commerciali e produttivi”.

Su ricorso del gestore, il TAR ha dichiarato illegittimo il Regolamento con la seguente motivazione: “la potestà attribuita all’ente locale dalla L. n. 36/2001 di disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico” e “le relative prescrizioni non debbono consistere in vere limitazioni all’installazione negandola […] con criteri generici e disomogenei, bensì debbono consistere in criteri logici ed omogenei di localizzazione in relazione alle particolari condizioni del territorio”. Nel caso in esame, invece, il Regolamento presentava criteri eccessivamente stringenti: “la prescrizione deve ritenersi illegittima, in considerazione dell’eccessività del criterio distanziale da esso fissato e del novero dei siti sensibili, che di fatto impedirebbero l’installazione degli impianti all’interno del centro abitato.”

Il TAR ha richiamato la sentenza n. 331/2003 della Corte Costituzionale che chiarisce: “nell’esercizio dei suoi poteri, il Comune non può rendere di fatto impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformando i criteri di individuazione, che pure il Comune può fissare, in limitazioni alla localizzazione con prescrizioni aventi natura diversa da quella consentita dalla legge quadro n. 36 del 2001.”

Lo stesso TAR inoltre fornisce indicazioni su tali criteri di localizzazione specificando che “la giurisprudenza ha ritenuto non illegittima una previsione di distanza da strutture sensibili perché ciò corrisponde ad un principio di precauzione, purché si tenga conto della necessità di una ragionevole dislocazione degli impianti nel territorio comunale in modo da assicurare la fruizione del servizio pubblico delle telecomunicazioni.”

Secondo il TAR, quindi, ancorché il Comune mantenga intatte le proprie competenze in materia di governo del territorio, queste tuttavia, per espressa valutazione legislativa, non possono interferire con quelle relative alla installazione delle reti di telecomunicazione e, in particolare, non possono determinare vincoli e limiti così stringenti da concretizzarsi in un divieto di carattere pressoché generalizzato (e senza prevedere alcuna possibile localizzazione alternativa) in contrasto con le esigenze tecniche che assicurino la copertura del servizio nell’intero nel territorio comunale.

TAR Campania n. 4737 del 5 settembre 2014

 

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