sant'antioco“La giurisprudenza amministrativa, anche sulla scorta di pronunce della Corte Costituzionale, ha osservato come l’evoluzione normativa sul tema non ha messo in discussione il potere del Comune di disciplinare la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione nell’ambito del proprio territorio purché, ovviamente, tale disciplina non si risolva in un impedimento che renda impossibile in concreto la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni.”

Con questo assunto, il TAR Cagliari ha accolto un ricorso presentato da associazioni e cittadini contro l’installazione di un impianto di telefonia mobile realizzato in assenza di una analisi comparativa tra siti alternativi che giustificasse la scelta alla luce del criterio di minimizzazione della esposizione della popolazione alla radiazione emessa dalle antenne.Il collegio giudicante entra nel merito delle facoltà assegnare ai Comuni nella disciplina della materia e accoglie l’istanza presentata dai ricorrenti che lamentavano la localizzazione di un impianto nei pressi di istituti scolastici e case di accoglienza per anziani. Il Tar infatti sottolinea che “l’intervenuta assimilazione delle opere per stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma 3, del D. Lgs. n.259/2003) non preclude al Comune, nell’esercizio del suo potere di pianificazione urbanistica, la possibilità di localizzarle in determinati ambiti del territorio, sempre che, naturalmente, resti comunque assicurato l’interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio cui le stesse sono finalizzate.”

Il particolare interesse “evidenzia l’esigenza di procedere, prima dell’attivazione dell’impianto, ad una puntuale ricognizione di altri siti collocati in ambiti meno interessati da tali particolari strutture recettive (scuole e istituti di accoglienza, n.d.r.) al fine di valutarne l’idoneità tecnica alla sua collocazione.”

Il TAR pone dunque l’accento su due importanti questioni:

  • per tutelare strutture definite come “siti sensibili” emerge l’esigenza di valutare collocazioni alternative a quella proposta dal gestore;
  • il Regolamento che introduce criteri urbanistici per impedire installazioni nelle zone limitrofe a siti considerati sensibili, deve essere corredato da uno strumento tecnico, quale il Piano Antenne, in grado di fornire le evidenze tecnico-scientifiche della validità di un sito alternativo a quello proposto dal gestore, per quanto riguarda la copertura dei servizi di rete.

TAR Sardegna n. 905 del 2 luglio 2015

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