Una nuova modifica al Codice delle Comunicazioni è stata apportata dalla Legge n. 182 del 2 dicembre 2025 (art. 27) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 4 dicembre 2025.
La modifica è entrata in vigore il 18 dicembre 2025.
Riportiamo per intero l’art. 27:
Art. 27. Modifica all’articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, per la semplificazione della pubblicazione dell’istanza di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione
1. All’articolo 44, comma 5, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «a pubblicizzare l’istanza» sono inserite le seguenti: «anche sul portale web dedicato»;
b) dopo le parole: «caratteristici dell’impianto» sono inserite le seguenti: «; tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell’istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo. Resta ferma la responsabilità del funzionario ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241».
Il comma 5 dell’art. 44 viene quindi modificato come segue:
“comma 5. Copia dell’istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all’Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza anche sul portale web dedicato, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto; tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell’istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo. Resta ferma la responsabilità del funzionario ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n.241.
L’istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento.
Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.”
Anche questo provvedimento normativo a nostro avviso si inquadra nel generale atteggiamento adottato negli ultimi anni dal legislatore nazionale che tende a definire una demarcazione netta tra le Amministrazioni Locali che si attivano per gestire il tema, e quelle altre (purtroppo la netta maggioranza) che invece non lo affrontano finché non si manifesta la criticità. In alcuni casi utilizzando tutti i pretesti possibili.
La legge non prevede che i Comuni non possano/debbano più pubblicizzare le istanze ma solo che il mancato adempimento da parte del funzionario comunale non possa essere preso a pretesto per annullare la maturazione di un titolo, laddove non ci siano pareri ostativi alla realizzazione dell’opera.
In riferimento ai Comuni che seguiamo, questo provvedimento di fatto è poco influente: le nostre proposte di Regolamento, oltre a prevedere la pubblicizzazione, contempla anche la comunicazione preliminare ai cittadini di ogni aggiornamento annuale del Regolamento e relativa Mappa delle Localizzazioni: con queste procedure i cittadini sono informati in anticipo su tutte le nuove localizzazioni in previsione e possono intervenire già nelle fasi preliminari, e non soltanto dopo che l’operatore ha presentato una nuova istanza e maturato i titoli.