Importantissima sentenza della Corte Suprema di Cassazione: in presenza di un Piano di localizzazione che non presenta divieti generalizzati ma individua puntuali localizzazioni valide, anche le riconfigurazioni di impianti seguono le procedure di autorizzazione come fossero nuovi impianti. Non si applicano le semplificazioni del silenzio assenso se nel procedimento sono riscontrabili irregolarità (tra cui non essere previsto nel Piano di localizzazione).
I fatti
Il Comune di Corridonia formulava parere negativo alla richiesta di riconfigurazione di un impianto da parte di un operatore di telefonia mobile con la motivazione che tale riconfigurazione non è prevista nel Piano di localizzazione di cui si era dotato, ma anzi ne era prevista addirittura la delocalizzazione. Il Proprietario del palo, altro operatore, aveva peraltro accettato la delocalizzazione dell’impianto.
A fronte di un provvedimento di sequestro preventivo dell’impianto da parte del GIP del Tribunale di Macerata (27/7/2012), il gestore faceva istanza di riesame, respinta dal TAR Marche sezione di Macerata (5/10/12).
Le motivazioni della sentenza del TAR consistevano nella considerazione che il Piano di localizzazione di cui si era dotato il Comune di Corridonia prevedeva la delocalizzazione dell’impianto in altro sito. Il Piano di localizzazione del Comune è uno strumento valido perché non oppone dinieghi generalizzati bensì localizzazioni puntuali, tra l’altro validate dalla scelta di accettare il sito alternativo da parte dell’altro operatore presente sulla stessa struttura.
Il gestore ricorre in Cassazione adducendo le seguenti motivazioni:
- Supposta mancata applicazione del carattere omnicomprensivo dell’autorizzazione richiesta ai sensi del d.lgs 259/2003.
- L’inserimento di nuovi apparati in tecnologia UMTS non si configurerebbe come nuovo impianto, quindi soggetto a nuova autorizzazione di permesso di costruire, bensì come semplice operazione di manutenzione straordinaria.
- Supposta illegittimità da parte del Comune a imporre un canone (per occupazione di siti pubblici) e limitazione al potere-diritto dell’operatore di realizzare o ampliare i propri impianti.
La sentenza
La Corte di Cassazione esprime le seguenti puntualizzazioni:
- Come previsto all’art. 87, il d.lgs. 259/2003 subordina l’installazione di stazioni radio base al rilascio di apposite autorizzazioni e sancisce che tali autorizzazioni sono richieste anche “per la modifica delle caratteristiche di emissione”.
- L’art. 86 dello stesso d.lgs. 259/2003 specifica che alle reti di telecomunicazioni, in quanto assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, si applica quanto previsto espressamente per tali infrastrutture dal Testo Unico per l’edilizia (DPR n.30 6/6/2001), e cioè sono assoggettati a permesso di costruire.
- L’installazione o la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti costituiscono interventi di nuova costruzione e non semplice manutenzione e quindi sono soggette a regime sostanziale di permesso di costruire.
- Anche per i casi di richiesta secondo l’art. 87 bis del d.lgs. 259/2003 (impianti con potenze inferiori a 20 W), si applicano i principi di semplificazione che sono soltanto procedurali ma non vanno in deroga al procedimento di tipo urbanistico edilizio.
- Le infrastrutture di comunicazione elettroniche, come definite dal d.lgs. 259/2003 restano sottoposte alle sanzioni penali specifiche delle opere soggette a permesso di costruire; tali sanzioni si applicano quindi anche a impianti con potenze inferiori a 20W.
- Un Comune, in riferimento ai requisiti specificati nella Legge Quadro n.36 del 2001, ha la facoltà di regolamentare il processo di installazione degli impianti purché questa facoltà non si traduca in divieti generalizzati e limitazioni alla localizzazione su intere porzioni di territorio comunale senza ragioni giustificative.
- In generale la disciplina amministrativa ha avvalorato il valore dei procedimenti in silenzio assenso, proprio nell’indirizzo della semplificazione dei procedimenti. Purtuttavia, a giudizio della Corte Suprema di Cassazione, è condizione necessaria, per la formazione del silenzio assenso, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.
- Il meccanismo del silenzio-assenso non comporta alcuna deroga al potere-dovere della PP.AA. di curare gli interessi pubblici e quindi questa deve essere posta nella condizione di verificare la sussistenza di tutti i presupposti legali per il rilascio dell’autorizzazione.
- Solo se l’istanza è pienamente conforme alla legge si possono produrre per silenzio assenso gli effetti legali, tipici del provvedimento amministrativo espresso. Al contrario l’assenza dei presupposti validi comporta l’impossibilità della formazione di un accoglimento tacito dell’istanza.
- Nel caso in esame, non vi era conformità tra la richiesta del gestore e le prescrizioni di localizzazione previste dal Piano comunale delle antenne: da ciò deve farsi discendere che non sussistono le condizioni per la formazione del silenzio-assenso.
Conclusioni
- È legittima la previsione di spostamento dell’impianto se questa è prevista ed inserita nel piano di localizzazione delle stazioni radio base comunale, perché non costituisce prescrizione generalizzata attinente all’urbanistica ed alla pianificazione del territorio, ma ha ragione giustificativa consentita della legge quadro n.36/2001 (art. 8).
- L’autorizzazione per implementare un impianto con nuova tecnologia è necessaria perché prevista espressamente anche per la modifica delle caratteristiche di emissione, e l’intervento, per le sue connotazioni innovative concrete, non può considerarsi di mera manutenzione dell’esistente ma (essendo assimilato a incremento di urbanizzazione primaria) non può ritenersi sottratto ad una doverosa valutazione pure sotto il profilo urbanistico.
- Un silenzio assenso di cui all’art. 87 del d.lgs. 259/2003, non può ritenersi formato quando non sussiste conformità dell’opera da realizzare alle prescrizioni contenute nel Piano di localizzazione degli impianti.
- Un Piano[i]di localizzazione tecnicamente valido inibisce la formazione del silenzio assenso per richieste di installazioni/implementazioni su siti non previsti nel Piano stesso.
Corte Suprema di Cassazione Sez. III n. 722, 21 marzo 2013
[i] Il Piano Comunale di Corridonia è stato redatto da Polab Srl
Altre Sentenze che avvalorano l’adozione di un Piano Antenne Polab
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