Il TAR della Puglia, in una recente sentenza, ha dichiarato illegittimo un diniego di installazione del Comune di Peschici. Il diniego era basato su considerazioni di carattere puramente urbanistico: il Comune aveva infatti totalmente vietato le installazioni “all’interno della perimetrazione del centro urbano”.

Il Tar ha ribadito che l’Ente locale “non può imporre limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, specie se ciò avviene in assenza di compiuti rilievi istruttori, risultanze di carattere scientifico, ovvero senza plausibili ragioni giustificative.”

Ed ha anche aggiunto che “è invece ammesso che i comuni adottino misure programmatorie integrative per la localizzazione di tali impianti, sia al fine di minimizzare l’esposizione dei cittadini residenti ai campi elettromagnetici, sia nell’ottica di un’ottimale disciplina d’uso del territorio”.

Come ormai ampiamente dimostrato dalla giurisprudenza, tali misure programmatorie integrative devono presentare caratteristiche ben precise per essere tecnicamente valide. Infatti l’assunto secondo cui il comune può avviare azioni tese a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, non penalizzando la copertura del territorio, deve risultare da opportuni studi preventivi che contengano:

  1. analisi dei siti dal punto di vista degli impatti elettromagnetici previsionali;
  2. verifica dello stato attuale della rete di ogni singolo operatore;
  3. mappe di copertura dei servizi di telefonia, per dimostrare l’idoneità tecnica dei siti scelti.

TAR Puglia n. 1128 del 10 luglio 2013


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