Scadenza Legge Regionale Toscana n. 49/2011 e Sollecito del Consiglio Regionale Toscana ai Comuni ad adottare un Piano di Localizzazione Antenne

Il 31 ottobre scorso è scaduto il termine, previsto dalla Legge Regionale n. 49/2013 (Disciplina in materia di impianti di Radiocomunicazione), per la presentazione ai Comuni dei programmi di sviluppo (anno 2014) da parte delle compagnie di telefonia mobile (depositi effettuati con PEC).

La stessa Legge prevede che i programmi possono essere presentati sia come areali di ricerca che ipotesi localizzative puntuali.

I Comuni hanno 90 giorni di tempo (entro il 31 gennaio 2014) per aggiornare il proprio programma comunale: in caso contrario, i programmi dei gestori diventano automaticamente il programma comunale delle installazioni.

È utile segnalare che anche le richieste di modifica tecnologica che prevedono l’implementazione degli impianti esistenti con altre tecnologie (LTE 4G, ad esempio), non sono considerabili semplici opere di manutenzione straordinaria bensì nuove richieste, che prevedono sia la concessione edilizia sia un nuovo parere di carattere sanitario da parte dell’Arpat (Sentenza Corte Suprema di Cassazione, Sez. III, n. 722, 21 marzo 2013).

La stessa sentenza specifica che in presenza di un piano di localizzazione tecnicamente valido il Comune ha titolo per richiedere le delocalizzazione degli impianti non conformi al piano stesso.

A supporto del concetto ormai consolidato nella letteratura giuridica, che l’unico strumento in grado di governare il processo delle installazioni sia un piano adeguatamente supportato da analisi tecniche, segnaliamo anche la recente sentenza del TAR Campania, n. 1744 del 5 agosto 2013, che stabilisce come il parere sanitario non sia vincolante per la realizzazione dell’impianto, una volta che la richiesta abbia maturato i termini per il silenzio assenso, e che i gestori hanno titolo a realizzare l’impianto anche senza parere di Arpa.

Il Consiglio Regionale della Toscana ha recentemente approvato una mozione  (n. 545 del 2 ottobre 2013) che impegna la Giunta Regionale a sollecitare i Comuni della Toscana a dotarsi di un programma comunale degli impianti in osservanza alla Legge R. 49/11 al fine di minimizzare i rischi di esposizione ai campi elettromagnetici per la popolazione.

Cosa possono fare i Comuni della Toscana in questa fase:

  • Verificare il deposito, da parte dei gestori, di programmi di sviluppo, in termini sia di areali di ricerca, sia di ipotesi di installazioni puntuali, ma anche di implementazione di impianti esistenti;
  • decidere di intercettare le richieste, redigendo un piano di localizzazione ed un regolamento, blindato da ricorsi ed in grado di disciplinare le installazioni, magari privilegiando siti di proprietà comunale per reperire risorse pluriennali a favore del Comune.

Riferimenti

Mozione n. 545, 2 ottobre 2013, approvata dal Consiglio Regionale della Toscana

Corte Suprema di Cassazione Sez. III n. 722, 21 marzo 2013 (In presenza di un Piano di localizzazione che non presenta divieti generalizzati ma individua puntuali localizzazioni valide, anche le riconfigurazioni di impianti seguono le procedure di autorizzazione come fossero nuovi impianti. Non si applicano le semplificazioni del silenzio assenso se nel procedimento sono riscontrabili irregolarità, tra cui non essere previsto nel Piano di localizzazione).

Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Siciliana n. 735, 27 agosto 2013 (Regolamento che prevede distanze di sicurezza: è legittimo SOLO SE individua contestualmente aree idonee a fornire la copertura dei servizi.)

Consiglio di Stato n. 3575, 3 luglio 2013 (Illegittimità diniego installazione s.r.b. sulla base di un regolamento privo della verifica tecnica della copertura dei servizi telefonici.)

TAR Campania n. 1744, 5 agosto 2013 (Illegittimità del diniego della SCIA in carenza del parere ARPA.)