chienesLa recentissima sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano pubblicata il 13 settembre 2016 riconferma in modo forte e con argomentazioni pregnanti il potere dei Comuni di pianificare le installazioni della telefonia mobile attraverso una istruttoria tecnica che si rivela valida sotto tutti i profili, tecnico e procedurale.

Il Tribunale Amministrativo di Bolzano ha rigettato il ricorso proposto da Telecom nei confronti del Regolamento e del Piano territoriale approvati dal Comune di Chienes, e redatto da Polab srl, affermando che “il Regolamento e l’accluso Piano territoriale oggetto d’impugnazione sono, ad avviso del Collegio, legittimi, poiché paiono consentire, nel contemperamento degli opposti interessi pubblico e privati, localizzazioni comunque idonee anche se alternative a quelle proposte dai gestori.”

Nei fatti, il gestore aveva richiesto il titolo edificatorio per un determinato sito, diniegato dal Comune; l’Amministrazione, fornendo tempistiche certe, ha iniziato un processo di pianificazione che ha portato all’individuazione di un sito alternativo, migliore sotto il profilo dell’impatto elettromagnetico sulla cittadinanza.

La sentenza contiene nuovi interessanti spunti che ribadiscono il valore di una corretta pianificazione ed espone in maniera organica e sistematica le motivazioni a supporto della decisione.

Secondo il Tribunale Regionale “Con il Regolamento e il Piano ivi previsto, il Comune ha indubbiamente inteso creare uno strumento in collaborazione con i gestori, per il corretto insediamento della rete per le comunicazioni elettroniche tenendo conto delle specificità territoriali e dell’esigenza di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, senza invadere le competenze radio-protezionistiche riservate allo Stato”.

Il Piano redatto da Polab, per il collegio giudicante ha contemperato in un ragionevole punto di equilibrio, le esigenze del necessario insediamento e sviluppo della rete per le comunicazioni elettroniche con la finalità di preservare il territorio da un impatto eccessivo e incontrollato degli impianti in questione, tenendo conto dell’obiettivo di ridurre il più possibile, ma sempre compatibilmente con le oggettive esigenze della rete medesima, l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.”

Viene precisato inoltre che il Regolamento non impone divieti di localizzazione generalizzati su intere aree del territorio, e si premura di ribadire la necessità di garantire lo sviluppo adeguato delle reti, perché la pianificazione è basata su uno “studio tecnico che ha valutato sia l’impatto elettromagnetico sia la copertura del segnale degli impianti esistenti e di quelli previsti nei piani di sviluppo annuali dei gestori”.

La sentenza contiene anche alcuni elementi di novità rispetto al quadro giurisprudenziale attuale, sottolineando aspetti particolari che non avevano finora trovato riscontro in precedenti sentenze. Nel dettaglio:

  1. Il processo di pianificazione ha avuto inizio dopo il preavviso di diniego, ed è stato realizzato nelle more del giudizio instaurato con il ricorso introduttivo da parte del gestore. La pianificazione ha quindi portato all’individuazione di un sito alternativo in un secondo momento rispetto al diniego, sostanziando quindi le motivazioni del diniego stesso.
  2. Si mette l’accento sul valore dell’aggiornamento annuale del Piano, che lo rende uno strumento flessibile nel tempo. Il collegio sottolinea che il Piano comunale di Chienes tiene conto delle richieste di nuove installazioni e riconfigurazioni inoltrate da parte dei gestori delle reti, nel rispetto dei criteri di localizzazione dettati dal Regolamento, ma non escludendo quelle soluzioni necessarie a garantire la copertura. Questo rende la pianificazione un processo partecipato, che non “impone divieti di localizzazione generalizzati su intere aree del territorio.”
  3. Il Comune ha diniegato la richiesta di installazione dell’impianto nel sito richiesto dal gestore, nonostante quest’ultimo avesse ottenuto un parere positivo rilasciato dall’Agenzia Provinciale dell’Ambiente. Emerge quindi che il parere positivo delle ARPA/APPA, non tenendo conto delle facoltà di pianificazione dei Comuni, non può essere ritenuto dirimente rispetto alle valutazioni localizzative del Comune.

TRGA Bolzano n. 262 del 13 settembre 2016

Altre Sentenze che avvalorano l’adozione di un Piano Antenne Polab

 

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