Con la sentenza n. 1235 del 2 novembre 2022, il TAR Toscana si pronuncia in merito al contenzioso tra la società Hightel Towers ed il Comune di Lucca, che dal 2017 ha adottato la nostra procedura di pianificazione.
La società nel 2018 aveva inoltrato una richiesta di delocalizzazione di un impianto in altra area, che il Comune aveva negato, in quanto non inclusa nella Mappa delle localizzazioni dell’anno di riferimento; la società aveva impugnato il diniego per l’annullamento del provvedimento, previa istanza cautelare.
Il TAR aveva subito respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 434 del 26 luglio 2018: secondo il TAR, infatti, il diniego alla delocalizzazione non impediva lo svolgimento delle attività della compagnia.
La sentenza del 2 novembre 2022 entra nel merito e sancisce la piena rispondenza del Regolamento e delle Mappe di localizzazione degli impianti (annualmente aggiornate) alle previsioni della Legge Regionale, e in generale la loro legittimità rispetto all’assetto normativo statale e regionale, nonché l’aderenza con l’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, e richiamato dallo stesso TAR che cita, tra le tante, la sentenza del Consiglio di Stato sez. IV, n. 5629 del 6 luglio 2022.
In particolare, il TAR rileva che il Regolamento non individua limiti alla localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione, “ma si limita ad imporre un procedimento autorizzatorio fondato sulla previa inclusione degli impianti nei piani comunali di settore, quale condizione per l’ottenimento del titolo abilitativo relativo al singolo intervento”; ai gestori dunque è richiesto unicamente di conformarsi alle tempistiche di adozione del piano comunale di settore, presentando il proprio programma entro il 31 ottobre di ciascun anno: “oltre tale scadenza (salve ragioni di urgenza e indifferibilità) l’operatore dovrà solo attendere il successivo aggiornamento annuale. Il procedimento descritto appare, inoltre, ragionevolmente commisurato agli scopi perseguiti e agli interessi in rilievo…”.
Il piano comunale, infatti, come rileva il TAR, si pone come strumento per “operare, nel contraddittorio con gli operatori, un coordinamento tra le istanze presentate da ciascuno di essi (favorendo, ove possibile, l’accorpamento degli impianti e il co-siting), nonché, più in generale, tra le esigenze di sviluppo delle reti di telecomunicazione e altri primari valori di portata generale quali la minimizzazione dell’inquinamento elettromagnetico.”
Il TAR rileva infine che “le valutazioni di natura tecnica sono operate dal Comune non con riferimento alla singola istanza, ma in occasione dell’elaborazione del Piano e dei relativi aggiornamenti, ed è sempre nel contesto di tale procedimento che si prevede il contraddittorio tra l’amministrazione e gli operatori, a partire dai programmi di sviluppo presentati dai medesimi”. Conferma, dunque, che la presentazione annuale dei piani di sviluppo è da considerarsi come azione partecipativa.
Riferimenti:
Ordinanza TAR Toscana n. 434 del 26 luglio 2018
Sentenza TAR Toscana n. 1235 del 2 novembre 2022